Art. 4
Clausola di cedevolezza
In vigore dal 26 set 2006
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte dall', afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-07-25;257#art-4