Capo III

Art. 11

Disciplina transitoria

In vigore dal 13 ago 2006
1. Fino alla data di acquisizione della sede definitiva, le direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, istituito con il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-07-25;240#art-11

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Art. 11 Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150 — Disciplina transitoria | Portale Normativo