Art. 2

Modifiche all'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 2 giu 2006
1. L'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 20. 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale. 2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-04;182#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo