Art. 4

Forme di collaborazione

In vigore dal 26 mag 2006
1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni conferite o trasferite alle province autonome con il medesimo decreto, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo. Le attività previste dal presente comma sono realizzate senza oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Berlusconi, Ministro della salute ad interim Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;168#art-4

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Art. 4 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci all'importazione ed assistenza sanitaria negli istituti penitenziari. — Forme di collaborazione | Portale Normativo