Parte IITitolo ICapo IVSez. I

Art. 93

Abrogato

Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994)

In vigore dal 19 apr 2016
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163#art-93

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Art. 93 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture — Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994) | Portale Normativo