Parte IV›Titolo II
Art. 241
Arbitrato (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; articoli 150 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009
In vigore dal 1 dic 2016
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre - 25 novembre 2016, n. 250 (in G.U. 1ª s.s. 30/11/2016, n. 48), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 5, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 "nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale e' scelto «comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita' del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163#art-241