Libro IIITitolo ICapo IV

Art. 50 bis

Prevenzione delle discriminazioni.

In vigore dal 20 feb 2010
1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-50-bis

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