Capo IX
Art. 42
AbrogatoMagistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.
In vigore dal 31 lug 2007
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-42