Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73
In vigore dal 10 giu 2006
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 73
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea la parola: «individuato» è sostituita dalla seguente: «definito» e dopo le parole: «requisiti minimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «volti a realizzare idonee misure di conservazione»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalità di cui all'.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;192#art-2