Art. 20
Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
In vigore dal 12 mag 2006
1. All'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
b) alla lettera a) del comma 1, le parole: «pregiudicare il bene» sono sostituite dalle seguenti: «recare pregiudizio al paesaggio»;
c) al comma 2, dopo le parole: «della proposta» le parole: «della Commissione» sono soppresse e dopo le parole: «di cui all'articolo 138 o» le parole: «della proposta dell'organo ministeriale prevista» sono soppresse; in fine, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
d) al comma 3 le parole: «pianificazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «il piano paesaggistico», e dopo le parole: «preveda misure» sono inserite le seguenti: «o interventi»; in fine, le parole: «, per non compromettere l'attuazione della pianificazione» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-24;157#art-20