Art. 1
Modifiche alla Parte prima
In vigore dal 12 mag 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:
a) all':
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.»;
2) al comma 3, le parole: «anche su raccolte librarie private, nonche» sono soppresse;
b) al comma 1 dell' dopo le parole: «del patrimonio stesso» sono inserite le seguenti: «, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-24;156#art-1