Art. 20

Prelievi ufficiali

In vigore dal 26 mar 2021
1. Tutti i campioni sono prelevati e analizzati conformemente al regolamento (UE) 2017/625, alle decisioni 1998/179/CE, 97/747/CE, 2002/657/CE della Commissione e agli allegati del presente decreto. I campioni devono essere analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, o, in casi particolari, da altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-20

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