Art. 2
Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633
In vigore dal 22 apr 2006
1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:
«Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;140#art-2