Art. 3

Modifiche all'articolo 169, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992

In vigore dal 14 apr 2006
Modifiche all'articolo 169, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992 1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-13;150#art-3

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