Capo I›Sez. I
Art. 3 ter
Estinzione dell'illecito
In vigore dal 21 giu 2022
1. L'illecito disciplinare previsto dall', comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere applicato una sola volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109#art-3-ter