Capo II

Art. 20

Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale

In vigore dal 5 apr 2006
Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale 1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all', comma 8. 2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso: a) la sentenza penale irrevocabile di condanna; b) la sentenza irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale. 3. Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109#art-20

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Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale (Art. 20 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo