Art. 4

Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche

In vigore dal 4 apr 2006
Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche 1. Per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli , comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150. 2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica può definire criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-20;106#art-4

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