Art. 1

Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari

In vigore dal 14 mag 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico; Visti in particolare gli , comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare le forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005, a norma dell', comma 4, della citata legge n. 150 del 2005; Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari 1. Il Consiglio superiore della magistratura rende noto ogni sei mesi, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo. 2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati, per ciascun incarico, l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;35#art-1

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