Sez. II

Art. 7

Funzionamento

In vigore dal 31 lug 2007
1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese. 2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26#art-7

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