Sez. II
Art. 7
Funzionamento
In vigore dal 31 lug 2007
1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.
2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26#art-7