Capo II
Art. 25
Obbligo di frequenza
In vigore dal 31 lug 2007
1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all', individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.
4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26#art-25