Sez. IV

Art. 17

Abrogato

Trattamento economico

In vigore dal 31 lug 2007
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26#art-17

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Trattamento economico (Art. 17 Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo