Capo V
Art. 73
Sostituzione dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
" (Inventario). - Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-73