Capo IV
Art. 55
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
1. Dopo l' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 69-bis (Decadenza dall'azione). - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-55