Capo II
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
" (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). - Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-4