Capo III

Art. 30

Sostituzione dell'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Deposito delle somme riscosse). - Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-30

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