Capo XVIII

Art. 152

Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito

In vigore dal 17 lug 2006
Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) , comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; b) , comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole: "o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento".
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Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito (Art. 152 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo