Art. 21
Abrogazioni e modifiche
In vigore dal 1 gen 2007
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente:
"d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell' e quelle di cui all', comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
2. La lettera e-bis) del comma 1 dell' del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall' del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell', comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell';
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell';
c) l';
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.
4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: "3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall', comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
6. Sono abrogati altresì l', comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto previsto all', comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252#art-21