Capo II
Art. 16
Deroghe
In vigore dal 25 giu 2020
1. La qualificazione di cui all' non è richiesta ai conducenti dei veicoli:
a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all';
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.
2. La qualificazione di cui all' non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purchè la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
4. La qualificazione di cui all' non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286#art-16