Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 gen 2006
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) «Consulta», la Consulta generale per l'autotrasporto; b) «Comitato centrale», il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;284#art-2

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