Titolo II

Art. 16

Disposizione finanziaria

In vigore dal 24 gen 2006
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;284#art-16

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