Art. 2

Clausola di cedevolezza

In vigore dal 14 dic 2005
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/6/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Storace, Ministro della salute Scajola, Ministro delle attività produttive Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-09;242#art-2

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Clausola di cedevolezza (Art. 2 Attuazione della direttiva 2004/6/CE, che deroga alla direttiva 2001/15/CE, sulla commercializzazione di taluni prodotti.) — Testo vigente | Portale Normativo