Art. 2
Clausola di cedevolezza
In vigore dal 14 dic 2005
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/6/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Storace, Ministro della salute
Scajola, Ministro delle attività produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-09;242#art-2