Art. 189
Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi
In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi di cui all' espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) provvede, quale componente di commissioni, anche di concorso, o di collegi, istituzionalmente od occasionalmente istituiti, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale;
b) provvede alla preparazione motoria, all'organizzazione dell'addestramento ginnico-sportivo e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nazionale nell'ambito dei gruppi sportivi;
c) sovrintende, coordina, controlla e promuove l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo nazionale;
d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale, organizza e svolge, presso le strutture e gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza e partecipa, in qualità di componente, alle commissioni d'esame;
e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e le istituzioni universitarie;
f) effettua studi e ricerche nel settore motorio, anche ai fini della prevenzione degli infortuni in ambito professionale, formulando proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;
g) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche e motorie per i corsi e i concorsi;
h) espleta le funzioni di direzione gestionale e tecnica nell'ambito del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.
3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi svolge le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore ginnico-sportivo, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore vicedirigente ginnico-sportivo partecipano all'attività del dirigente ginnico-sportivo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
4. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni afferenti all'attività ginnico-sportiva.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-189