Art. 116

Corso di formazione e tirocinio per ispettore sanitario

In vigore dal 21 nov 2018
1. I vincitori del concorso di cui all' sono nominati ispettori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori sanitari in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio. 3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall', gli ispettori sanitari in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori sanitari. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 4. Gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 7. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-116

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