Art. 105

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

In vigore dal 21 nov 2018
1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all' gli ispettori tecnico-scientifici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall', comma 4; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-105

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