Art. 2
Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297
In vigore dal 6 ott 2005
1. All' della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;186#art-2