Allegato TecnicoSez. III

Art. 23

Abrogato

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

In vigore dal 1 lug 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-23-2

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Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (Art. 23 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo