Titolo VI

Art. 58

Durata dei procedimenti

In vigore dal 11 gen 2024
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta. 1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti. 1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'. 2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all' del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-58

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