Titolo V

Art. 53 quinquies

Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

In vigore dal 10 mag 2026
1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica: a) per le violazioni di cui all', comma 1; b) per le violazioni di cui all', comma 2; c) per le violazioni di cui all', comma 2; d) per le violazioni di cui all', comma 1; e) per le violazioni di cui all', comma 3 comma 1, e all'; f) nei casi in cui le violazioni di cui all', comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione. 2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione. 3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni. 4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-53-quinquies

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