Titolo III›Capo I
Art. 42 bis
Locazione con prescrizione di comandante
In vigore dal 10 mag 2026
-bia.
(Locazione con prescrizione di comandante).
1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all' e designato dal locatario in qualità di comandante.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.
3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-42-bis