Titolo I›Capo II
Art. 14
Rinvio
In vigore dal 13 feb 2018
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all', diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-14