Art. 2

In vigore dal 23 lug 2005
1. I rapporti convenzionali del personale in servizio negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, individuato con decreto dei Ministri della salute e della giustizia in data 10 aprile 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere addetti al presidio delle tossicodipendenze, sono trasferiti al servizio sanitario della Regione Siciliana e per esso alle aziende sanitarie locali (ASL), nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato presta servizio. 2. Nel caso di personale titolare di più rapporti convenzionali con l'amministrazione penitenziaria, questi sono trasferiti, rispettivamente, alle ASL nel cui ambito ricadono le sedi di servizio del personale interessato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;125#art-2

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