Art. 3
Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
In vigore dal 11 ago 2005
1. All' della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,»;
b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni».
2. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;145#art-3