Art. 3

Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

In vigore dal 11 ago 2005
1. All' della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,»; b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni». 2. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Baccini, Ministro per la funzione pubblica Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;145#art-3

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