Art. 4
Disposizioni transitorie
In vigore dal 26 lug 2005
1. Le ritenute operate sui redditi di cui all', comma 1, corrisposti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono restituite dai soggetti indicati nell', comma 1, lettera b), che effettuano i pagamenti dei suddetti redditi; tali soggetti, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;143#art-4