Titolo I

Art. 4

Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare

In vigore dal 16 apr 2014
1. Le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi: a) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell', comma 4, ma non dell', comma 3; b) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell', comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro. 2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorità competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorità competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti che le hanno adottate. 4. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142#art-4

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Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare (Art. 4 Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo