Capo V

Art. 12

Ispezioni

In vigore dal 26 lug 2005
1. Ai fini della vigilanza supplementare, le autorità di vigilanza italiane che intendono verificare le informazioni riguardanti un'impresa, regolamentata o meno, appartenente ad un conglomerato finanziario e situata in un altro Paese dell'Unione europea possono chiedere alle autorità competenti del Paese di effettuare ispezioni presso tale impresa. L'autorità di vigilanza italiana richiedente può prendere parte all'ispezione, qualora non la effettui direttamente. 2. L'autorità di vigilanza italiana che riceve una richiesta di verifica da parte di autorità competenti di altri Paesi dell'Unione europea che intendono verificare le informazioni riguardanti un'impresa italiana, regolamentata o meno, appartenente ad un conglomerato finanziario, può procedere direttamente all'ispezione oppure può autorizzare l'autorità richiedente a procedere essa stessa all'ispezione. L'autorità richiedente può prendere parte all'ispezione nel caso in cui l'autorità di vigilanza italiana la effettui direttamente. 3. Per le società di partecipazione finanziaria mista, la richiesta di verifica di cui al comma 2 è inoltrata all'autorità di vigilanza italiana competente, individuata ai sensi dell', comma 2. L'autorità di vigilanza italiana che riceve la richiesta può procedere all'ispezione direttamente oppure può autorizzare l'autorità richiedente o una società di revisione a procedere all'ispezione. L'autorità richiedente può prendere parte all'ispezione nel caso in cui non la effettui direttamente. 4. Al comma 3, dell'articolo 68, del TUB, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «l'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142#art-12

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