Capo II

Art. 5

Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese

In vigore dal 30 giu 2005
1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle previste dall', comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto , comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.». 2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzata ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;101#art-5

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