Art. 10
AbrogatoEliminazione delle doppie imposizioni
In vigore dal 1 gen 2016
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122
Note all'articolo
- La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-18;84#art-10