Art. 10
Coordinamento delle competenze
In vigore dal 20 mag 2005
1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-15;77#art-10