Art. 6
Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi
In vigore dal 28 apr 2005
1. Nel caso in cui il rispetto delle specifiche di cui agli sia reso difficoltoso, per le imprese di produzione, a causa di un cambiamento improvviso nell'approvvigionamento degli oli greggi o dei prodotti petroliferi, dovuto ad eventi eccezionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può stabilire, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, previa autorizzazione della Commissione europea, limiti più elevati di quelli previsti dal presente decreto in relazione ad uno o più componenti dei combustibili, da applicare per un periodo massimo di sei mesi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;66#art-6