Art. 7
Certificati
In vigore dal 14 dic 2024
1. Tutte le navi da passeggeri ro/ro nuove ed esistenti sono in possesso di un certificato attestante la conformità ai requisiti specifici di stabilità previsti dall' e dall'allegato I al presente decreto.
2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dall'amministrazione dello Stato di bandiera ovvero da un organismo riconosciuto da essa autorizzato, su modello approvato dall'amministrazione e integrato con altra documentazione pertinente.
3. Per le navi ro/ro da passeggeri conformi ai requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I, sezione A, il certificato indica l'altezza significativa d'onda massima per cui la nave risulta soddisfare i requisiti specifici di stabilità previsti dall'.
4. Il certificato di cui al comma 3 rimane valido al fine della navigazione in tratti di mare con un valore di altezza significativa d'onda uguale o inferiore a quello riportato nel certificato.
5. Nell'effettuare la verifica di cui all', comma 2, l'autorità marittima riconosce i certificati rilasciati dallo Stato membro di bandiera ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici di stabilità previsti dall' e dall'allegato I. Sono accettati i certificati rilasciati dallo Stato terzo di bandiera, nei quali si certifica che una nave è conforme ai requisiti specifici di stabilità previsti dall' e dall'allegato I.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-14;65#art-7